I requisiti
L'indennità di accompagnamento (L. 18/1980) spetta a chi è riconosciuto invalido totale (100%) e, in più, si trova in una di queste due condizioni:
- non è in grado di camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- non è in grado di compiere da solo gli atti quotidiani della vita e ha bisogno di assistenza continua.
L'indennità vale circa 500 euro al mese per 12 mensilità, non dipende dal reddito né dall'età, e viene sospesa durante i ricoveri gratuiti superiori a 29 giorni.

Cosa controllare nel verbale
- Se la commissione ha considerato entrambi i requisiti, o solo la deambulazione.
- Se ha tenuto conto del bisogno di sorveglianza continua, per esempio per rischio di cadute o per deficit cognitivi.
- Se tutte le patologie documentate risultano valutate.
- Se il certificato medico descriveva con precisione le limitazioni: formule come «impossibilitato a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» o «necessita di assistenza continua» pesano.
- La data di comunicazione del verbale, da cui decorrono i 180 giorni.
La giurisprudenza recente
Con l'ordinanza n. 28212 del 23 ottobre 2025 la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto all'accompagnamento a chi, pur senza essere del tutto immobile, presenta un elevato rischio di cadute e ha bisogno di supervisione continua. È un orientamento favorevole e in evoluzione, non ancora un principio consolidato: va valutato caso per caso.

Come si contesta
Contro il verbale si propone ricorso per accertamento tecnico preventivo entro 180 giorni: un medico legale nominato dal giudice valuta di nuovo i requisiti. Per i residenti di Barletta è competente il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro.
Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026. Non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto: importi, soglie e procedure cambiano nel tempo e ogni verbale va letto con i documenti sanitari.