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Ruggiero FiorellaAvvocato
Barletta · Foro di TraniAvvocato dal 2006

Diritto previdenziale · Barletta

Avvocato previdenziale a Barletta

Invalidità civile, indennità di accompagnamento, Legge 104, revisioni e aggravamenti: assistenza nei rapporti con l'INPS, dal primo dubbio sul verbale fino al giudizio davanti al Tribunale di Trani.

Tre riconoscimenti diversi

Molti dubbi nascono da qui: invalidità civile, accompagnamento e Legge 104 sono valutazioni distinte, con presupposti e conseguenze diversi, e possono coesistere.

  • Invalidità civile (L. 118/1971): misura in percentuale la riduzione della capacità. Dalla percentuale dipendono collocamento mirato, esenzioni, assegno mensile e pensione di inabilità.
  • Indennità di accompagnamento (L. 18/1980): riguarda chi, invalido al 100%, non può camminare senza aiuto o non riesce a compiere da solo gli atti quotidiani della vita. Non dipende dal reddito.
  • Legge 104 (L. 104/1992): riconosce la situazione di handicap e, nei casi più seri, la sua gravità, da cui dipendono permessi e congedi per lavoratori e familiari.

Diversa ancora è l'invalidità previdenziale (assegno ordinario di invalidità, L. 222/1984), legata ai contributi versati e non alla commissione per l'invalidità civile.

Di cosa mi occupo

  • Ricorso per invalidità civile contro percentuali incongrue o non riconosciute.
  • Indennità di accompagnamento negata.
  • Legge 104 non riconosciuta o riconosciuta senza gravità.
  • Revisioni: quando il verbale è «rivedibile» e la nuova visita cambia il riconoscimento. In attesa della revisione restano validi i diritti già riconosciuti.
  • Aggravamenti: quando conviene una nuova domanda invece del ricorso.
  • Gratuito patrocinio: verifica dei requisiti e istanza al Consiglio dell'Ordine.

Il metodo: prima il verbale, poi la decisione

Non si parte subito con il ricorso. Prima leggiamo il verbale, controlliamo quali patologie sono state valutate, confrontiamo il giudizio con la documentazione sanitaria e verifichiamo quanto tempo resta. Solo dopo decidiamo se procedere con l'accertamento tecnico preventivo, presentare una nuova domanda o fermarci.

Il termine per il ricorso giudiziario è di 180 giorni dalla comunicazione del verbale, ed è perentorio.

La riforma della disabilità

Con il D.Lgs. 62/2024 arriva la «valutazione di base», con l'INPS come soggetto unico dell'accertamento: dopo la sperimentazione 2025–2026, la riforma va a regime dal 1° gennaio 2027. Fino ad allora, fuori dalle province pilota, restano valide le procedure attuali. Ti oriento su cosa cambia nel tuo caso.

Contenuto informativo, aggiornato a ottobre 2026. Non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto: importi, soglie e procedure cambiano nel tempo e ogni verbale va letto con i documenti sanitari.